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Ieri, 16 maggio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 33/2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che si applicheranno a decorrere dal 18 maggio e fino al 31 luglio (qui l’intero testo)  e che pongono termine alle limitazioni agli spostamenti con la seguente gradualità:

  • dal 18 maggio saranno consentiti, senza limitazioni, gli spostamenti nell’ambito della propria Regione. Pertanto, non servirà più l’autocertificazione per spostarsi nel territorio regionale.

In caso di aggravamento della situazione epidemiologica potranno essere adottate misure di contenimento più restrittive relativamente a specifiche aree del territorio regionale interessato;

  • fino al 2 giugno sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per tali spostamenti dovrà essere utilizzata l’autocertificazione;
  • dal 3 giugno saranno consentiti gli spostamenti su tutto il territorio nazionale. Questi potranno essere limitati solo con provvedimenti adottati in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in quelle specifiche aree;
  • fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • dal 3 giugno saranno consentiti gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita’ al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.

Il DPCM oggi emanato precisa che, a decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: a) Stati membri dell’Unione Europea; b) Stati parte dell’accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli indicati salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

  • è vietata la mobilita’ dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorita’ sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
  • la quarantena precauzionale e’ applicata con provvedimento dell’autorita’ sanitaria alle persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con appositi provvedimenti;
  • rimane il divieto di assembramento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Per le violazioni alle predette disposizioni è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €400,00 ad € 3.000,00, aumentata fino ad 1/3 se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Il nuovo DPCM oggi firmato dal Presidente Conte specifica le riaperture delle attività produttive dal 18 maggio, secondo il calendario che segue (con delega alle Regioni e alle Province Autonome di stabilire una diversa data in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori):

  • dal 18 maggio: negozi di vendita al dettaglio, bar, ristoranti, gelaterie, alberghi, stabilimenti balneari, parrucchieri, barbieri, estetiste, musei, biblioteche;
  • dal 25 maggio: palestre, piscine, centri sportivi;
  • dal 15 giugno: cinema, teatri.

Per tutte le attività devono essere seguite linee guida regionali che assicurano il contenimento del contagio, in assenza delle quali si applicano le linee guida nazionali.

La distanza di sicurezza interpersonale è stabilita in 1 metro per tutte le attività (salvo che per l’attività fisica in palestra, dove è previsto il distanziamento di 2 metri e per il bagno in piscina dove è richiesto uno spazio di 7 mq a persona)

Dal 18 maggio riprenderanno le messe con la partecipazione dei fedeli in Chiesa, sulla base del protocollo governo-Cei.

Erminia Acri-Avvocato

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