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Il Consiglio dei Ministri, il 16 marzo u.s., ha approvato il Decreto “Cura Italia” (D. L.  n.18/2020) che introduce misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti sull’economia provocati dall’emergenza COVID-19.

“Il Governo è vicino alle tante imprese, ai commercianti ai liberi professionisti, alle famiglie, ai nonni, alle mamme, ai papà e ai giovani che stanno facendo tutti enormi sacrifici per il bene comune, per il bene più alto che è quello della salute”. Questa la dichiarazione del Presidente Conte nella conferenza stampa in cui sono stati illustrati i provvedimenti adottati.

Effettivamente il Decreto prevede, tra le tante misure, un sostegno al reddito per diverse categorie di lavoratori, ma nessun aiuto economico è stato disposto in favore dei liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private (tra cui medici, commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ingegneri, geometri, architetti).

Eppure, la notevole limitazione dell’attività o la completa inattività, conseguente alle (giustificate) stringenti misure imposte per evitare la diffusione del Covid-19, è destinata ad avere ripercussioni negative sulla professione e, quindi, sul reddito dei singoli professionisti, non certo di breve durata.

Così dispone il decreto all’art. 27: “1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917…” L’art. 28 prevede la stessa indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Pertanto, il contributo economico di € 600,00 verrà erogato esclusivamente ai professionisti titolari di partita IVA e agli altri lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Per i professionisti esclusi, è solo prevista (all’art. 44)  la possibilità di accesso – in via residuale – al c.d. “Fondo per il reddito di ultima istanza” istituito dal D. L.18/2020 con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei “lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro”, con rinvio ad uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali (da adottare entro 30 giorni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) per la definizione dei parametri per l’attribuzione dell’indennità ai predetti soggetti e per la definizione dell’eventuale quota del limite di spesa dei 300 milioni di euro da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato.

Erminia Acri- Avvocato

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