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“Egr. avvocato, da qualche anno i balconi degli edifici condominiali iniziano ad essere addobbati con luci ed altri decori natalizi già dal mese di novembre. Ci sono limiti o comunque regole da rispettare, anche per il decoro del fabbricato? Grazie.”

Nel periodo natalizio – spesso con un po’ di anticipo – è diffuso l’uso di installare luci o altri addobbi sui parapetti dei balconi e sulle facciate dei fabbricati.

Anche se non sempre lo spirito natalizio si accompagna al buon gusto, l’installazione di luci e decori è da ritenere consentita, purchè non sia messa in pericolo la sicurezza dell’edificio e in mancanza di specifici  limiti o divieti nel regolamento condominiale “contrattuale” (ossia in quelle disposizioni predisposte dall’unico originario proprietario dell’edificio ed accettate con i singoli atti d’acquisto dai subentrati condomini ovvero adottate con il consenso unanime di questi ultimi in sede assembleare).

Quanto alla violazione del decoro architettonico dell’edificio, vero è che l’articolo 1120 codice civile, al 4° comma prevede che: “Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”, però l’alterazione del decoro ha carattere permanente e l’installazione di luci ed addobbi natalizi, essendo temporanea, non si ritiene che possa essere considerata lesiva dell’estetica dell’edificio.

Erminia Acri-Avvocato

 

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