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“Buongiorno, avvocato, avrei bisogno di un chiarimento riguardante l’assegno di invalidità.
Sono invalida civile dalla nascita, con percentuale dell’80%. Ho fatto da poco domanda per iniziare un lavoro (per poche ore settimanali) con retribuzione di 400,00 euro mensili, per la durata di un anno. Cosa succede con l’assegno mensile di assistenza? La Ringrazio anticipatamente. R.M.”

L’assegno mensile di assistenza (ai sensi dell’art. 9 del D. LGS 509/88) è un beneficio economico che spetta agli invalidi civili, di età compresa tra 18 e (dal 2019) i 67 anni, nei confronti dei quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.

Sono richiesti, inoltre, i seguenti requisiti:

  • l’incollocamento al lavoro che, però, non comporta incompatibilità tra l’assegno mensile e l’attività lavorativa, purchè si tratti di un’attività lavorativa minima;
  • un reddito personale non superiore ai limiti di legge stabiliti annualmente con decreto ministeriale (in virtù dell’adeguamento al costo della vita). Il limite di reddito personale annuo, per l’anno 2019, è di € 4.906,72 (come imponibile IRPEF).

L’importo mensile dell’assegno, che viene corrisposto per 13 mensilità, per l’anno 2019 è di € 285,66.

Pertanto, se (per il 2019) non è superato il tetto massimo di reddito personale di € 4.906,72, permane il diritto all’erogazione dell’assegno mensile di assistenza.

Erminia Acri-Avvocato

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