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Ciascun coniuge può chiedere al giudice che sia pronunciata la separazione giudiziale quando si siano verificati fatti che rendono intollerabile la vita coniugale. Il nostro legislatore, però, non individua specificamente i fatti da ritenere rilevanti ai fini della sentenza di separazione, e quindi la valutazione è effettuata dal giudice caso per caso.

Vasto è il panorama dei fatti che sono stati ritenuti giustificativi di una pronuncia di separazione, tra i quali, in particolare, i comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio, come quello alla coabitazione, alla collaborazione e alla fedeltà.

Inoltre, gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio costituiscono presupposto per l’addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi – se vi è un’espressa richiesta del coniuge incolpevole -, purchè sia accertato che quei fatti hanno causato la crisi dell’unione.

Pertanto, la violazione del dovere di fedeltà, intesa come impegno di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi e di non tradire anche la fiducia reciproca (v.sentenza Cassazione civile 18.09.97 n.9287), può essere motivo dell’addebito della separazione solo quando sia stata causa determinante della frattura del rapporto coniugale.

Tuttavia, talvolta si arriva alla separazione giudiziale dopo che già i coniugi si sono separati di fatto, situazione che si verifica sia quando i coniugi stabiliscono di comune accordo di far cessare la convivenza sia quando uno dei due lascia l’abitazione familiare e l’altro accetta o tollera la decisione – la separazione di fatto differisce dall’ingiustificato abbandono della residenza familiare, disciplinato dall’art.146 cod.civ., che è caratterizzato dalla mancanza di accordo o di tolleranza da parte dell’altro -.

Pertanto, ci si chiede se, in simili circostanze, si può addebitare la separazione al coniuge che, dopo essersi separato di fatto dalla moglie o dal marito, abbia iniziato a convivere con altro partner.

Secondo la giurisprudenza (v.sentenza Cassazione civile 13.07.01 n.9515), il coniuge che abbia iniziato a convivere con altra persona dopo essersi separato di fatto dall’altro non può essere considerato responsabile del fallimento della vita matrimoniale, perché manca il nesso di causalità tra la violazione del dovere di fedeltà e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.

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