I minorenni possono sposarsi?
Per contrarre matrimonio è richiesta la maggiore età, ma non mancal’eccezione alla regola.
La legge prevede, tra i requisiti per sposarsi, il raggiungimento della maggiore età.
Tuttavia, il minorenne può decidere di sposarsi purchè abbia almeno 16 anni ed ottenga il permesso da parte del Tribunale per i minorenni del luogo in cui risiede.
Il Tribunale, ricevuta la richiesta del minore, valuta discrezionalmente le circostanze, in particolare la maturità psico-fisica del minore, le sue condizioni economico-sociali ed i motivi per cui intende sposarsi. Inoltre, sente il pubblico ministero ed i genitori dell’interessato e, alla fine, dà l’autorizzazione alle nozze se ritiene sussitenti le condizioni necessarie.
Spesso si ricorre a quest’autorizzazione in occasione di una gravidanza (cosiddetto matrimonio riparatore), ma l’attesa di un bambino non è mai da sola motivo sufficiente per ammettere il matrimonio di minori, se i minori non hanno la maturità psicologica per sposarsi. In questi casi, comunque, ove sia negata l’autorizzazione al matrimonio, i minori possono riconoscere il bimbo che verrà. Difatti, la minore età non è un ostacolo, essendo previsto, come unico limite di età per il riconoscimento dei figli, che i genitori abbiano compiuto i 16 anni.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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