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Sono un invalido civile al 100%. Fino al mese scorso ricevevo l’indennità di accompagnamento, ora me l’hanno sospesa e all’INPS mi hanno detto che dovrò restituire tutto quello che mi è stato pagato dopo la visita straordinaria che ho fatto due anni addietro, dove non è stato riconosciuto l’accompagnamento. Devo restituire questi soldi, visto che ho solo una piccola pensione ed ha sbagliato l’INPS a pagare? Distinti saluti. G. N.”

L’attuale normativa prevede la revoca dei benefici assistenziali per gli invalidi civili titolari di prestazioni economiche sottoposti a visita di verifica straordinaria a conclusione della quale sia stata accertata l’insussistenza dei requisiti sanitari. La revoca ha effetto dal mese successivo alla data della visita.

Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento” (articolo 3-ter DL n. 85076 conv. in Legge n. 29/77).

Ciò comporta che se non viene immediatamente sospeso il pagamento della prestazioni, le somme percepite successivamente alla data della visita devono essere restituite, come affermato dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 14212/01, 6091/02, 14590/02, 12759/03.

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