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“Buongiorno, Le chiedo una consulenza, se possibile. L’amministratore può dare incarico ad un legale per il recupero delle somme dovute dai morosi, con la procedura per decreto ingiuntivo, sulla base del solo bilancio preventivo e senza autorizzazione dell’assemblea condominiale? Grazie. P.L.”

La riforma del condominio ha attribuito maggiori poteri all’amministratore nei confronti dei condomini morosi, prevedendo l’obbligo, per l’amministratore, di agire legalmente per la riscossione degli oneri condominiali entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. A tal fine è previsto il ricorso allo strumento del c.d. decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., che così dispone: “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”.

Condizioni indispensabili per chiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo sono:

–  lo stato di ripartizione delle spese,

–  l’approvazione del suddetto stato di ripartizione da parte dell’assemblea condominiale.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. N.24299/2008) può essere ottenuto il decreto ingiuntivo anche sulla base della delibera di approvazione del bilancio preventivo e del relativo riparto, fino a quando non sarà approvato il consuntivo.

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