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“Salve avvocato, ho 65 anni, sono separata da 10 anni e mio marito, da almeno sei anni, non paga più l’assegno di mantenimento previsto, per me, dalla sentenza di separazione. Non lavoro, non ho redditi. Posso chiedere la pensione sociale?”

Gentile lettrice, per poter percepire l’assegno sociale (in precedenza denominato “pensione sociale”), tra gli altri requisiti, il richiedente deve avere un reddito al di sotto della soglia prevista per legge, che varia a seconda che la persona sia coniugata o meno.

Se il richiedente non è coniugato il limite di reddito è pari allo stesso importo annuo dell’assegno sociale: per l’anno 2015 è pari a €5.830,76. Se il richiedente è coniugato il limite di reddito (considerando quello di entrambi) è raddoppiato, ossia pari a €11.661,52.

Nel calcolo dei redditi non deve tenersi conto delle somme di cui il richiedente sia semplice titolare, ma solo di quelle effettivamente percepite. Pertanto, provando che l’ex coniuge non versa l’assegno di mantenimento e che, senza queste somme, il reddito rientra nei limiti previsti dalla legge, può essere inoltrata la domanda per l’erogazione dell’assegno sociale, ovviamente in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti.

In proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza n.6570/2010, ha avuto modo di precisare che “In tema di assegno sociale, l’art. 3 l. n. 335 del 1995 – secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti – assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l’interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all’assegno sociale.”

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