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Il nostro ordinamento prevede la comunione legale fra coniugi come regime patrimoniale ordinario, che comporta la ’comunione’ degli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, ad eccezione dei beni personali, quali sono, ai sensi dell’art. 179 del codice civile:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonchè la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili registrati, quali le autovetture, effettuato dopo il matrimonio, oltre ai requisiti indicati nel suddetto articolo 179, lettere c, d ed f, richiede, al fine di escludere la comunione legale, che nell’atto di acquisto vi sia la dichiarazione resa dal coniuge “acquirente esclusivo” di voler appunto escludere quel determinato bene dalla comunione, e la partecipazione all’atto dell’altro coniuge.

La sola dichiarazione del coniuge non  acquirente, però, non è sufficiente ad escludere il bene dalla comunione legale, come chiarito più volte dalla giurisprudenza  ma occorre che la dichiarazione del coniuge acquirente, resa in atto al fine di sottrarre l’oggetto del relativo acquisto al regime della comunione legale, contenga l’esatta indicazione del bene, già a sua volta personale – secondo le disposizioni  di una delle lettere da a) a e) del comma 1 dell’art. 179 cod. civ.-, la cui vendita o scambio ha costituito il corrispettivo dell’acquisto del bene in questione (v. Cassazione, ordinanza n. 26981/2018;  sentenza n. 35086/2022).  

In mancanza della dichiarazione resa dal coniuge “acquirente” e dell’”adesione” prestata dall’altro coniuge, il bene immobile o mobile registrato, ricade nella comunione.

Erminia Acri-Avvocato

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