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Il nostro ordinamento prevede la comunione legale fra coniugi come regime patrimoniale ordinario, che comporta la ’comunione’ degli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, ad eccezione dei beni personali, quali sono, ai sensi dell’art. 179 del codice civile:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonchè la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili registrati, quali le autovetture, effettuato dopo il matrimonio, oltre ai requisiti indicati nel suddetto articolo 179, lettere c, d ed f, richiede, al fine di escludere la comunione legale, che nell’atto di acquisto vi sia la dichiarazione resa dal coniuge “acquirente esclusivo” di voler appunto escludere quel determinato bene dalla comunione, e la partecipazione all’atto dell’altro coniuge.

In mancanza della dichiarazione resa dal coniuge “acquirente” e dell’”adesione” prestata dall’altro coniuge, il bene immobile o mobile registrato, ricade nella comunione, secondo l’opinione prevalente della giurisprudenza.

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