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“In un edificio condominiale non si vuole procedere all’installazione di un videocitofono comune, può provvedere, un singolo proprietario, ad installare il suo videocitofono privato? E i limiti per la privacy? Grazie per il riscontro. Cordiali saluti. G. N.”

Se il regolamento condominiale non pone particolari limitazioni, è da ritenere consentita al singolo condómino l’installazione di un citofono o videocitofono , purchè il videocitofono non inquadri parti “private” di altri condómini, ma solo parti comuni con visuale strettamente necessaria allo scopo per cui è stato installato.

In proposito la Corte di Cassazione si è espressa, in più occasioni, stabilendo che l’installazione di simili impianti non integra imposizione di servitù a carico della proprietà condominiale, ma configura un uso del bene comune, legittimo nei limiti in cui non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso, ai sensi dell’art.1102 c.c. e dell’art. 1122 c.c. (divieto di eseguire, nelle porzioni di proprietà individuale, opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio).

Quanto alle regole da rispettare per evitare di ledere la riservatezza degli altri, il Garante ha stabilito, nella recente Guida, che si applicano le norme contenute nel codice alla privacy ai videocitofoni condominiali ed altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche con registrazione.

Se si tratta di sistema installato dal singolo condomino esclusivamente a fini personali e le immagini non sono destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione, non si applicano le disposizioni sulla privacy.

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