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Come ormai affermato costantemente dalla giurisprudenza, l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni da parte dei genitori non cessa automaticamente con il raggiungimento da parte dei figli della maggiore età, ma persiste finché essi non abbiano raggiunto l’autosufficienza economica, che si assume conseguita quando sia provato lo svolgimento di un’attività lavorativa con concrete prospettive di indipendenza. Tale obbligo, tuttavia, viene meno se il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende da un atteggiamento dei figli colposo od inerte.

Non occorre necessariamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma neppure basta un lavoro precario, limitato nel tempo, per esonerare i genitori dall’obbligo di mantenimento, non potendosi affermare, in tal caso, che i figli hanno raggiunto quell’indipendenza economica che richiede una concreta prospettiva di continuità (Cassazione civile n. 8227/2009).

Qual è il momento in cui si estingue l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenne avviati ad una attività lavorativa? E’ sufficiente l’inizio del periodo di assunzione in prova oppure deve verificarsi l’instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile?

Il problema della decorrenza della cessazione dell’obbligo di mantenimento è stato affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21773/2008, in cui, riguardo alla richiesta di un genitore diretta a ottenere, a modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, l’eliminazione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne divenuto economicamente autosufficiente, si è stabilito che l’obbligo di mantenimento ha termine con il conseguimento dell’indipendenza economica del figlio” che “non coincide con l’instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l’acquisto della autonomia economica”, quindi, nel caso di figlio maggiorenne assunto con patto di prova, dall’inizio dell’assunzione in prova. Infatti, se tale periodo non fosse considerato utile ai fini della interruzione dell’assegno di mantenimento, il figlio maggiorenne fruirebbe sia del proprio stipendio sia del mantenimento da parte dei genitori.

Bibliografia:

– Diritto di famiglia-Repertorio sistematico di giurisprudenza, di Viganò Giulia, Rimini Carlo , CEDAM – Anno 2009

– Commentario del codice di procedura civile. Art. 721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013

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