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In un edificio condominiale, con due appartamenti grandi per piano, un condomino vuole procedere a dividere il proprio appartamento in due (ha già il progetto pronto), senza chiedere l’autorizzazione all’assemblea? Può farlo? Grazie. Cordiali saluti. M.N.”

La divisione di parti di proprietà esclusiva all’interno di un edificio condominiale è da ritenere consentita nei limiti di cui all’art.1102 c.c. (utilizzazione della cosa comune consentita anche in un modo particolare e più intenso rispetto alla generalità dei comproprietari, col divieto, però, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso) e all’art. 1122 c.c. (divieto di eseguire, nelle porzioni di proprietà individuale, opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio), e del regolamento condominiale. E’ prevista, in ogni caso, la comunicazione dei lavori all’amministratore che poi ne deve riferire all’assemblea.

Ciò vuol dire che, se il regolamento condominiale nulla dice, a parte le necessarie autorizzazioni comunali, ogni condòmino ha il diritto di frazionare la sua proprietà esclusiva anche senza il consenso degli altri condòmini. L’autorizzazione dell’assemblea condominiale occorre se vi sono modifiche alle parti comuni lesive dei diritti degli altri condomini (ad es. decoro architettonico).

Se la modifica, però, consiste nell’apertura di porte sul pianerottolo o nell’allacciamento a servizi comuni, in linea generale, tali attività sono ritenute consentite, secondo giurisprudenza pacifica, come espressione del diritto di utilizzo e modificazione del bene comune stabilito dall’art.1102 cod.civ.

Dopo la divisione sarà necessario un nuovo conteggio delle quote millesimali.

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