“Egr. Avvocato, sono in fase di separazione da mia moglie. Stiamo provando a trovare un accordo, ma è difficile, anche perché abbiamo un figlio di 4 anni, lei lavora part time, io sono disoccupato e lei dice che dovrei lo stesso avere a carico il mantenimento di nostro figlio: lo stato di disoccupazione non mi esonera da qualsiasi assegno?”
La norma di cui all’art. 147 codice civile prevede l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligando i genitori a provvedere ad esigenze non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, ad una opportuna e stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Per la determinazione dell’obbligo contributivo al mantenimento dei figli si applica la disposizione dell’art. 148 codice civile, che fa riferimento non solo alle sostanze, ma anche alla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge (Cassazione civile, sentenza n.3974/2002). Ciò significa che si utilizza come parametro di riferimento anche la sola capacità reddituale.
Infatti, secondo un costante orientamento della giurisprudenza, lo stato di disoccupazione di uno dei genitori non lo esime automaticamente e definitivamente dall’obbligo di mantenimento dei figli. La citata norma dell’art.148 cod. civ. impone al genitore il dovere di attivarsi per lo svolgimento di un’attività lavorativa che gli consenta di adempiere all’obbligazione nei confronti dei figli.
Pertanto, si ritiene che se il genitore è disoccupato, deve comunque essere disposto, a suo carico, l’obbligo di mantenimento in favore del figlio, che va quantificato in base alla capacità lavorativa generica.

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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