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Vorrei porre un quesito al quale spero vorrete gentilmente, se è possibile, rispondere. Situazione: coniugi divorziati, comproprietari di un appartamento in cui abita il marito. Quest’ultimo ha diritto a chiedere il pagamento di metà delle spese condominiali alla moglie che abita in un appartamento in affitto? Ha il diritto di chiedere il pagamento delle spese condominiali per il solo fatto che verbalmente ha detto alla ex moglie che essendo metà della casa sua può andare ad occuparne metà? Può l’amministratore dello stabile in cui si trova l’appartamento intimare alla donna il pagamento della metà delle spese senza che sia mai stata notificata alcuna previsione di spese e ripartizione delle stesse e senza che la donna abbia mai ricevuto una convocazione d’assemblea? Grazie”

I coniugi cointestatari di un’unità immobiliare di un edificio condominiale continuano a restare comproprietari dell’immobile e restano, perciò, condomini anche dopo la separazione o il divorzio.

L’Amministratore condominiale, tuttavia, a seguito della separazione dei coniugi condomini comproprietari, è tenuto ad inviare le convocazioni assembleari ai coniugi separatamente, ai rispettivi indirizzi.


In ordine alle spese di gestione condominiale, si precisa che, in genere, quelle ordinarie vengono poste, in sede di separazione, a carico del coniuge assegnatario della casa coniugale, però quanto stabilito nel decreto o nella sentenza di separazione fa stato solo nei riguardi delle parti e non dei terzi. Ciò vuol dire che nei confronti del Condominio entrambi i coniugi continuano ad essere responsabili solidalmente per tutte le spese di gestione, sia ordinarie che straordinarie, e che l’Amministratore, in caso di morosità, potrebbe agire nei confronti di entrambi o di uno dei due, non essendo mutata la posizione degli stessi verso il Condominio.

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