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“Buongiorno, sono una persona dimessa dall’Ospedale da poco, con problemi motori e non solo, Abito in una palazzina di 6 unità con parcheggi insufficienti. Purtroppo il ns, vicino che ha una Station Vagon occupa l’accesso davanti alle mie scale, pur potendo tranquillamente posteggiare nello spazio accanto ed ogni volta che mia moglie mi deve accompagnare in Ospedale dobbiamo pregarlo di lasciare libero il ns. accesso. Ho cercato di spiegargli il problema civilmente, ma ancora oggi l’auto era parcheggiata di traverso, occupando due posti auto. Ho letto che una persona con problemi motori dovrebbe avere la possibilità del parcheggio davanti a casa per potervi accedere con maggiore facilità. Inoltre può provvedere all’installazione di ringhiere o gradini per facilitarne l’accesso. E’ in corso la domanda di invalidità civile.

Vorrei sapere se posso ottenere il posto auto davanti a casa, tenendo presente che non c’è alcun posto auto assegnato.

Il condomino di cui all’oggetto mi ha risposto che lui parcheggia nello stesso posto da 30 anni e non ha nessuna intenzione di cambiare posto auto.

Come comportarmi? Grazie”

Per gli edifici realizzati o ristrutturati a partire dall’11 agosto 1989, è espressamente previsto dal DM n. 236/1989 che “Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso dell’edificio o attrezzatura. Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura”.

In tutti gli altri casi però, compreso quello esposto dal lettore (l’edificio, in base alla descrizione, dovrebbe essere di epoca precedente ad agosto 1989), in cui ci sono parcheggi insufficienti e manca una regolamentazione dell’uso dell’area comune, i singoli condomini che usano un’auto a servizio di una persona con problemi motori (in possesso dello speciale contrassegno) hanno diritto ad ottenere, nell’ambito del cortile condominiale, un posto auto riservato nella posizione più vicina all’ingresso nello stabile condominiale. Ciò in virtù del diritto inviolabile ad una normale vita di relazione (art. 2 Costituzione) e al diritto alla salute (inteso anche come interesse del singolo e della collettività alla eliminazione delle discriminazioni dipendenti dalle situazioni invalidanti) tutelato dall’art. 32 della Costituzione, dei principi di cui dalla normativa antidiscriminatoria introdotti dalla Legge n.67/2007 e dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con disabilità che impongono l’adozione di misure di accomodamento ragionevole nelle situazione in cui ciò occorra per evitare che una persona con disabilità sia limitata nell’esercizio dei suoi diritti.

Pertanto, nel caso prospettato, il condomino può richiedere al condominio di riservargli un posto auto del cortile condominiale, in posizione vicina all’ingresso, fino a quando permangono le sue condizioni di invalidità.

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