La ripartizione delle spese nel condominio è disciplinata dall’articolo 1123 codice civile, che così dispone: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione di servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
Questo significa che i condomini non possono sottrarsi agli esborsi approvati dall’assemblea condominiale, con le prescritte maggioranze, in ordine alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni, a quelle per la manutenzione e per il funzionamento degli impianti e servizi comuni e per le innovazioni.
Tuttavia, i criteri legali di riparto delle spese o quelli previsti dal regolamento condominiale contrattuale possono essere derogati col consenso unanime dei condomini.
In proposito la Corte di Cassazione, anche con la sentenza n. 6714/2010, ha precisato che l’adozione di un criterio di ripartizione delle spese condominiali difforme da quello indicato dall’art. 1123 c.c. è possibile solamente se la decisione è presa con il consenso di tutti condomini, la cui mancanza rende “nulla” la deliberazione che, come tale, è impugnabile da chiunque vi abbia interesse, incluso il condomino che abbia espresso il voto favorevole.
Diversamente, secondo la Corte, la delibera è da considerare “annullabile”, come tale impugnabile nel termine di decadenza di trenta giorni, quando l’assemblea condominiale, senza compiere alcuna determinazione in ordine ai criteri di riparto da adottare, si limiti a determinare in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all’art. 1123 codice civile.
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Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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