La ripartizione delle spese nel condominio è disciplinata dall’articolo 1123 codice civile, che così dispone: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione di servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
Questo significa che i condomini non possono sottrarsi agli esborsi approvati dall’assemblea condominiale, con le prescritte maggioranze, in ordine alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni, a quelle per la manutenzione e per il funzionamento degli impianti e servizi comuni e per le innovazioni.
Tuttavia, i criteri legali di riparto delle spese o quelli previsti dal regolamento condominiale contrattuale possono essere derogati col consenso unanime dei condomini.
In proposito la Corte di Cassazione, anche con la sentenza n. 6714/2010, ha precisato che l’adozione di un criterio di ripartizione delle spese condominiali difforme da quello indicato dall’art. 1123 c.c. è possibile solamente se la decisione è presa con il consenso di tutti condomini, la cui mancanza rende “nulla” la deliberazione che, come tale, è impugnabile da chiunque vi abbia interesse, incluso il condomino che abbia espresso il voto favorevole.
Diversamente, secondo la Corte, la delibera è da considerare “annullabile”, come tale impugnabile nel termine di decadenza di trenta giorni, quando l’assemblea condominiale, senza compiere alcuna determinazione in ordine ai criteri di riparto da adottare, si limiti a determinare in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all’art. 1123 codice civile.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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