La nomina di un amministratore è obbligatoria quando i condomini diventano almeno cinque (art.1129 codice civile), ma non è esclusa la possibilità di eleggere un amministratore quando i condomini siano quattro o meno di quattro.
Alla nomina deve provvede l’assemblea dei condomini e per la validità della relativa deliberazione occorre un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei condomini intervenuti alla riunione e almeno il 50% del valore dell’edificio, ossia 500 millesimi.
Se l’assemblea non provvede, ciascun condomino puo ricorrere al giudice perche questi nomini l’amministratore. Competente a tale nomina è il presidente del tribunale del luogo dove sono siti gli immobili.
La legge, attualmente, non richiede che la persona da nominare abbia caratteristiche particolari nè particolari competenze, ma eventuali incompatibilità potrebbero essere stabilite dal regolamento di condominio.
L’amministratore può essere sia un condomino sia una persona esterna al condominio, dura in carica un anno e si ritiene che non decada dall’incarico se, trascorso l’anno, non sia nominato un nuovo amministratore, realizzandosi, in tal caso, un tacito rinnovo dell’incarico.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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