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“Salve avvocato Acri, ho un quesito da porle. Io e il mio compagno ci stiamo separando, con disaccordo su tutto, tranne che sul fatto che nostro figlio di 8 anni resti a vivere con me, nella casa che è di mia proprietà. Mi può chiarire se, pur non essendo sposati, posso chiedere un assegno di mantenimento per mio figlio – il mio compagno dice di no- e a quale giudice rivolgermi? Grazie. Distinti saluti. P. C.”

I genitori non sposati, nei confronti dei figli naturali riconosciuti, assumono tutti i doveri e tutti i diritti previsti dalla legge nei confronti dei figli legittimi, ossia nati in costanza di matrimonio (art. 261 codice civile). Pertanto, entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli naturali, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (art. 147 codice civile).

Nel caso di cessazione del rapporto di convivenza, in mancanza di accordo tra i genitori sulla misura e sul modo con cui ciascuno deve contribuire al mantenimento del figlio, la domanda giudiziale di un genitore naturale volta alla condanna dell’altro alla corresponsione di un assegno di mantenimento per il figlio deve essere proposta davanti al Tribunale Ordinario, competente a decidere ove si tratti solo di provvedimenti su questioni economiche, mentre ove la domanda abbia ad oggetto anche l’istanza di affidamento è competente a decidere il Tribunale per i minorenni, come precisato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n.8362/07 e con sentenza n.82/2010.

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