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L’utilizzazione dell’area cortilizia è frequente causa di discussioni e contrasti fra condomini quando né il regolamento condominiale, né una delibera dell’assemblea dei condomini ne abbiano regolamentato l’uso.

In mancanza di specifica disciplina, il parcheggio negli spazi del cortile condominiale è da ritenere lecito alle condizioni di cui all’art.1102 codice civile, che così dispone: <<Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.>> Ciò vuol dire che l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino è consentita purché non modifichi la destinazione della cosa comune e rispetti le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, da parte degli altri condomini.

Con riferimento al parcheggio-auto nel cortile, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è illegittimo lasciare l’auto parcheggiata in cortile per lungo tempo impedendo agli altri condomini di parcheggiare a loro volta. Mantenere ferma per lunghi periodi di tempo la propria autovettura sottende “l’intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, trattandosi di occupazione stabile di uno spazio comune;…detta condotta ha costituito una sorta di abuso, impedendo agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l’equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà; ….il comportamento posto in essere da XX non può essere ricompreso nelle facoltà concesse al comproprietario ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., perché tale uso non può alterare la destinazione del bene comune e non può impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della stessa cosa” (Corte di Cassazione, sentenza n. 3640/2004).

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