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“Salve avvocato, sono socio accomandatario di una sas che ora è in fallimento. Io a cosa vado incontro? Cosa succederà dei miei beni personali (anche immobili)? Attendo con ansia la sua risposta. Grazie. C. S.”

La società in accomandita semplice (s.a.s.) è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: accomandanti e accomandatari. I soci accomandanti rispondono delle obbligazioni contratte dalla società solo per la quota conferita. Quindi, in caso di fallimento, non rischiano che la perdita del valore della quota conferita ai sensi dell’art. 2313 c.c. A fronte del beneficio della limitazione della responsabilità essi non possono compiere atti di amministrazione nè trattare o concludere affari in nome della società, se non in virtù di procura speciale per singoli affari.

soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, e a loro spettano l’amministrazione e la rappresentanza della società.

Con la sentenza dichiarativa di fallimento di una società di persone vengono altresì dichiarati falliti i soci illimitatamente responsabili. Pertanto, il fallimento di una società in accomandita semplice è causa del fallimento di tutti i soci accomandatari (anche dei soci accomandanti solo se questi ultimi abbiano compiuto atti di immissione nell’amministrazione della società o che abbiano consentito che il loro nome fosse compreso nella ragione sociale), che hanno una responsabilità personale illimitata e sussidiaria per i debiti della società.

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