“Avevo dato in affitto ad una società di informatica un magazzino. Il contratto è scaduto da circa 4 mesi e, nonostante la mia disdetta, non mi è stato riconsegnato e continuano ad essere pagati i canoni mensili con bonifico bancario, come era stato previsto nel contratto. L’inquilino afferma che, essendo rimasto nel locale nonostante l’intervenuta scadenza del contratto e continuando a pagare il fitto, il contratto si è rinnovato. E’ così? P.L.”
La disciplina della locazione commerciale prevede norme specifiche circa la durata del contratto. In particolare, ai sensi dell’articolo 27 legge n.392/78, la durata della locazione non può essere inferiore a sei anni – oppure nove, ove l’immobile sia adibito ad attività alberghiere, o all’esercizio di attività teatrali-. Per le ipotesi in cui l’attività esercitata abbia natura transitoria oppure stagionale, stabilisce, nel primo caso, che la locazione può essere stipulata per un periodo più breve rispetto a quelli predetti, nel secondo caso che il locatore sarà obbligato a stipulare la locazione per la medesima stagione dell’anno successivo con il medesimo conduttore, se quest’ultimo lo richieda. Tale obbligo ha durata massima di sei anni, o di nove ove l’attività esercitata abbia carattere alberghiero.
Il contratto di locazione si rinnova in forma tacita di sei anni in sei anni (o di nove in nove). Quindi, è la parte non più interessata a proseguire il rapporto locatizio che deve comunicare la disdetta, con lettera raccomandata, almeno 12 mesi (18 mesi se la locazione è novennale) prima della data di scadenza del contratto.
La circostanza che la società conduttrice continui a godere dell’immobile nonostante l’avvenuta disdetta e l’avvenuta scadenza del contratto e continui a pagare i canoni, non è sufficiente da sola a dimostrare il tacito rinnovo del contratto di locazione, come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza. Da ultimo la Corte di Cassazione, sez. III civile, con sentenza n. 13404/2012, ha precisato che “non è sufficiente la mera permanenza del conduttore nei locali, al fine di dimostrare il tacito rinnovo del contratto di locazione a tempo determinato, dopo la scadenza del termine finale, ma occorre che risulti in termini inequivoci la volontà di entrambe le parti, non quella del solo conduttore, di mantenerlo in vita, e che a tale scopo non bastano né il silenzio serbato dal locatore a fronte del protrarsi dell’occupazione di fatto, né l’accettazione del pagamento dei canoni da parte di lui.”
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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