“Buonasera avvocato. Ho un appartamento in un piccolo condominio di recente costruzione. Purtroppo ci sono alcuni problemi da difetti di costruzione, che la ditta costruttrice non intende risolvere. A questo punto, io e gli altri condomini siamo intenzionati a rivolgerci ad un legale per fare causa al costruttore, ma non vorremmo andare incontro a tempi lunghi, in tribunale. I danni da chiedere si aggirano sui 2.000 euro. Potremmo rivolgerci al Giudice di Pace? Grazie. Distinti Saluti. L. P.”
Le azioni legali che hanno ad oggetto un immobile, ai sensi delle disposizioni in materia, sono sottratte alla cognizione del giudice di pace, però la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21582/2011 (a sezioni unite), ha avuto occasione di precisare che tra le “cause relative a beni mobili” rientrano anche “quelle aventi per oggetto immediato beni mobili (nell’accezione concettuale ricavabile per esclusione dalla disposizione contenuta nell’art. 812 c.c.) e tutte le altre che si riferiscano a diritti tendenti all’attuazione di un obbligo pecuniario, ancorche’ collegato ad un diritto reale immobiliare, con la conseguenza che il giudice di pace deve ritenersi competente a giudicare sulle azioni personali concernenti beni immobili e, in particolare, sulle cause che hanno per oggetto somme di denaro relative a quei beni le quali non involgano questioni su! rapporto giuridico o di fatto con i medesimi”.
Secondo il recente orientamento della giurisprudenza, il giudice di pace, nei limiti della sua competenza per valore, può decidere “in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, ictu oculi, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale – siccome formulata in violazione dei principi di lealta’ processuale – allo spostamento di competenza dal giudice di prossimita’ al giudice togato.”
Pertanto, è da ritenere di competenza del giudice di pace la controversia che il condominio intenda instaurare nei confronti dell’impresa costruttrice per il risarcimento dei danni richiesti in relazione a difetti di costruzione del fabbricato e quantificati in una somma di circa 2.000 euro, non essendo superato il valore di 5.000 euro, ai sensi dell’art. 7 codice procedura civile.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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