“Salve. Sono divorziata, con assegno di mantenimento. Il mio ex marito ha iniziato una convivenza con un’altra persona, che non lavora e non ha redditi. Lui potrebbe, per questo, chiedere al giudice una riduzione dell’assegno che corrisponde a me ogni mese? Grazie. L.P.”
L’assegno di divorzio viene riconosciuto solo se l’ex coniuge beneficiario non abbia mezzi adeguati o sia nell’impossibilità di fatto di procurarseli per ragioni oggettive, in considerazione delle condizioni economiche e personali dei coniugi, della causa del divorzio e della durata del matrimonio.
Può essere chiesta la modificazione dell’assegno qualora vi siano mutamenti delle condizioni economiche e dei redditi dell’uno, dell’altro o di entrambi gli ex coniugi, tali da giustificare un aumento, una diminuzione o l’abolizione dell’assegno. Non rientra tra i casi di riduzione la nuova convivenza dell’ex coniuge obbligato al versamento dell’assegno.
Invece, colui che ha l’obbligo di corrispondere l’assegno può chiederne la riduzione o la soppressione nel caso in cui l’ex coniuge beneficiario dell’assegno intraprenda una nuova convivenza “more uxorio” (v. Corte di Cassazione n.17195/2011).

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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