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“Salve. Sono divorziata, con assegno di mantenimento. Il mio ex marito ha iniziato una convivenza con un’altra persona, che non lavora e non ha redditi. Lui potrebbe, per questo, chiedere al giudice una riduzione dell’assegno che corrisponde a me ogni mese? Grazie. L.P.”

L’assegno di divorzio viene riconosciuto solo se l’ex coniuge beneficiario non abbia mezzi adeguati o sia nell’impossibilità di fatto di procurarseli per ragioni oggettive, in considerazione delle condizioni economiche e personali dei coniugi, della causa del divorzio e della durata del matrimonio.

Può essere chiesta la modificazione dell’assegno qualora vi siano mutamenti delle condizioni economiche e dei redditi dell’uno, dell’altro o di entrambi gli ex coniugi, tali da giustificare un aumento, una diminuzione o l’abolizione dell’assegno. Non rientra tra i casi di riduzione la nuova convivenza dell’ex coniuge obbligato al versamento dell’assegno.

Invece, colui che ha l’obbligo di corrispondere l’assegno può chiederne la riduzione o la soppressione nel caso in cui l’ex coniuge beneficiario dell’assegno intraprenda una nuova convivenza “more uxorio” (v. Corte di Cassazione n.17195/2011).

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