La ripartizione delle spese condominiali è regolamentata dall’articolo 1123 e dall’art.1124 del codice civile. L’art.1123 così dispone: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
La regola posta dall’art. 1124, che riguarda la ripartizione delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale, ponendole a carico dei condomini per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo, in mancanza di criteri adottati con convenzione fra tutti i condomini, è ritenuta applicabile in via analogica, stante la medesima ratio, alle spese aventi ad oggetto l’ascensore, per la cui disciplina manca una specifica disposizione.
I suddetti criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge, come affermato dalla giurisprudenza (v. sentenze Cassazione n.3264/2005 e n.28679 /2011) possono essere modificati soltanto da un regolamento contrattuale (approvato o accettato da tutti i condomini) o da una convenzione adottata col consenso di tutti i condomini.
Pertanto, in mancanza di criteri convenzionali che deroghino a quelli stabiliti dalle legge, il condomino proprietario di unità immobiliari site al piano terreno deve partecipare alle spese di manutenzione dell’ascensore comune, limitatamente alla metà che viene suddivisa, in base all’art. 1124 codice civile, in ragione del valore del piano o della porzione di piano; mentre non gli spetta alcuna quota di quella parte di spese ripartite in misura proporzionale alla distanza dei piani dal suolo.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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