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“Salve, mi servirebbe una risposta alla seguente domanda: collaboro con un’azienda in modo occasionale, come truccatore. La mia collaborazione può rientrare in contratti a progetto? Grazie. L.S-”

Nel “contratto di lavoro a progetto”, che ha sostituito i precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), in base all’art. 61 del Decreto legislativo n. 276/2003, rientrano le collaborazioni coordinate e continuative, rese in forma personale e senza vincolo di subordinazione che siano “riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento…”.

Quanto alla forma, il contratto deve essere redatto per iscritto, e deve indicare: il progetto o programma di lavoro; le forma di coordinamento del lavoratore con il committente; la durata della prestazione; il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione; i tempi e le modalità di pagamento del compenso; la disciplina dei rimborsi spese; le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore; la durata del rapporto di collaborazione che deve essere “determinata o determinabile”, sicchè non è consentito stipulare contratti a progetto a tempo indeterminato.

Tuttavia, sono escluse dal campo di applicazione del lavoro a progetto, ai sensi dell’art. 61 del Decreto legislativo n. 276/2003, le “prestazioni occasionali di lavoro”, che individuano prestazioni di lavoro autonomo di durata complessiva non superiore, nell’anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente, e con compenso non superiore a 5.000 euro.

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