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“Le chiedo scusa per il disturbo, ma avrei bisogno di una risposta al seguente quesito: nella lettera di assunzione con contratto a termine, i motivi del tempo determinato devono essere specificati sempre? Si regolarizza la situazione se, dopo più contratti a tempo determinato ‘irregolari’ -senza indicazione dei motivi-, ne interviene uno con le indicazioni delle ragioni del termine? Grazie. Saluti P. L.”

Il D. Lgs. 368/01 prevede che il termine può essere apposto ad un contratto di lavoro subordinato “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, quindi il datore di lavoro, al momento della stipulazione del contratto, deve sempre esplicitare la causale dell’apposizione del termine.

Si deve trattare di ragioni oggettive che devono essere dimostrabili e verificabili. Il datore di lavoro deve specificare tali ragioni nell’atto scritto di assunzione, perciò non sono ritenuti validi i contratti a tempo determinato stipulati senza causale o con causali generiche.

La mancata indicazione della causale implica l’inefficacia della clausola appositiva del termine, e di conseguenza, il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Pertanto, nel caso di stipulazione di una serie di contratti a termine illegittimi, la successiva stipulazione di un contratto legittimo non basta a ‘sanare’ la situazione perché non fa estinguere il rapporto a tempo indeterminato che si è determinato, né, secondo la giurisprudenza, si può sostenere che le parti avrebbero posto in essere una novazione contrattuale, mancando gli elementi che la connotano (ossia modifica dei soggetti, modifica dell’oggetto o del titolo, e l’animus novandi) (sentenza Cassazione civile n.6081/2010).

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