“Salve Erminia, sono una lettrice di “La Strad@ – web magazine” e avrei un quesito da porLe.
Sono venuta a conoscenza del recente DECRETO 17 dicembre 2010 , n. 256 del Ministero della Gioventù, che permette alle giovani coppie di accedere ad un mutuo per l’acquisto della prima casa.
Mi sono chiari tutti i requisiti (età inferiore a 35 anni, contratti atipici, ecc..), ma l’unico dubbio riguarda i beneficiari. Il decreto dice testualmente: “Il Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie coniugate o dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori…”.
Per quanto mi riguarda, convivo stabilmente con il mio fidanzato e dovremmo sposarci il prossimo anno.
Secondo il Suo parere da esperta di Diritto di Famiglia, possiamo essere considerati nucleo familiare e dunque beneficiare del decreto? Quali i sono i requisiti per essere considerati nucleo familiare? Non so davvero a chi chiedere e siccome apprezzo molto i suoi interventi in materia di Diritto di Famiglia sul sito “La Strad@ – web magazine”, ho pensato di rivolgermi a Lei.
Le sarei davvero grata se potesse chiarirmi le idee e nell’attesa Le porgo i miei migliori saluti. I. P.”
Con Decreto n.256 del 17 dicembre 2010 è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù, il Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa a beneficio delle giovani coppie coniugate o dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori.
Come specificato anche nell’art.1 del Regolamento del Fondo, in vigore dal 18 febbraio 2011, il beneficio è destinato a “giovani coppie coniugate” o a “nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori”. Pertanto, ne resta escluso il nucleo familiare costituito da coppia convivente senza figli.
Inoltre, i mutuatari, alla data di presentazione della domanda di mutuo, devono avere i seguenti requisiti:
- età inferiore a 35 anni (per entrambi i componenti il nucleo familiare);
- un reddito complessivo ISEE non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquisiti per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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