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“Ho letto la Sua citazione della nota sentenza di Cassazione del 2003, inerente gli assegni al nucleo familiare ai figli dei separati. A mia figlia, separata e affidataria della bambina, è stato negato il diritto agli assegni in quanto il suo reddito (circa 6000 Euro) non è composto al 70% da lavoro dipendente. Il suo reddito deriva da proprietà di un immobile. Mi chiedo e Le chiedo se è così che funziona. Vorrei che facesse causa all’INPS.
Avrebbe possibilità di spuntarla? Grazie C. S.”

L’assegno per il nucleo familiare, istituito con l’art. 2 del D.L. 13/3/1988, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 13/5/1988, n.153, spetta ai lavoratori dipendenti in attività, ai disoccupati indennizzati, ai lavoratori cassaintegrati, ai lavoratori in mobilità, ai lavoratori in malattia o in maternità, ai pensionati ex lavoratori dipendenti, ai lavoratori con contratto a termine.

Per averne diritto occorre che il reddito complessivo del nucleo familiare non superi i limiti stabiliti anno per anno dalla legge. Il reddito da considerare è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare, realizzato nell’anno solare precedente.

Inoltre, l’assegno spetta solo se nel nucleo familiare la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale derivante sempre da lavoro dipendente, è uguale o superiore al 70% dell’intero reddito familiare.

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