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“Gentile Avvocato, ho uno studio professionale in un appartamento di mia proprietà sito in un condominio. Da tre mesi una dipendente è divenuta disabile per malattia. Vorrei sapere se posso richiedere al condominio di installare un servoscala perché la persona cui mi riferisco possa salire e raggiungere lo studio. Grazie. Cordiali saluti. O. P.”

L’art. 2 della legge n. 13/89, prevede che se il condominio, entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, non assume le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi, i portatori di handicap o chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

Come precisato dalla giurisprudenza in più occasioni, si deve riconoscere il diritto del singolo condomino di installare servoscala o strutture mobili facilmente amovibili anche se in tal modo venga alterata la destinazione di talune parti comuni dell’edificio o venga impedito il diritto degli altri condomini di fare parimenti uso di dette parti comuni, purchè non sia pregiudicata la stabilità o la sicurezza o il decoro architettonico del fabbricato e non si rendano talune sue parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino (sentenza Tribunale Firenze, 10 novembre 2004, sent. Tribunale Torre Annunziata, 05 maggio 2000).

Inoltre, la predetta legge n.13/1989 è ritenuta applicabile non solo al caso in cui il disabile risieda presso l’immobile condominiale, ma anche al caso in cui il disabile utilizzi l’immobile per lo svolgimento di attività lavorativa, sia essa subordinata che autonoma. Pertanto, ove il condominio rifiuti di assumere o comunque non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto le deliberazioni che hanno ad oggetto le innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche, il disabile può installare a proprie spese il servoscala, nonché strutture mobili facilmente rimovibili (sentenza Tribunale Napoli, 4 giugno 2008).

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