Gentile Avv. Acri,
ho avuto modo di leggere il suo interessante articolo “Il direttore di giornali telematici”.
Io mi occupo di una testata specialistica, edita da una casa farmaceutica, ed inviata come omaggio agli oculisti.
Dal momento che:
– stiamo valutando (anche per motivi legati ai costi del cartaceo) di trasformarla in una rivista in parte telematica (riducendo ad una o due le uscite cartacee)
– attualmente la rivista è diretta da un non-professionista, iscritto agli elenchi speciali ex art.28 della L. 69/63
volevo chiederle se può gentilmente indicarci a quale fonte aggiornata ed affidabile fare riferimento per sapere se possiamo mantenere l’attuale Direttore.
La ringrazio in anticipo e Le porgo i miei più cordiali saluti. A. P.”
La legge n.69/1963 stabilisce che solo un giornalista iscritto all’albo dei giornalisti può assumere la qualità di direttore responsabile di pubblicazioni periodiche in generale; tuttavia la normativa generale subisce una deroga nel caso di attività di informazione diffusa mediante periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico, la cui la realizzazione può avvenire senza l’ausilio di personale giornalistico.
In proposito, l’art. 28 della legge n.69/93 prevede che “nell’albo dei giornalisti sono ammessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera e di coloro che, pur non esercitando l’attività di giornalisti, assumono la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici”.
Pertanto, per assumere la direzione di un periodico a carattere tecnico, professionale o scientifico è sufficiente l’iscrizione del giornalista negli “elenchi speciali” di cui all’art. 28 della citata legge.
Stante il limite di applicabilità della disposizione ai “periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici” occorre tenere presente che, come più volte affermato dalla giurisprudenza (v. sentenza Corte di Cassazione n.28519/08), il carattere tecnico professionale della rivista si desume dalla monotematicità degli argomenti, dal modo approfondito e specialistico della relativa trattazione, e dall’esclusiva diffusione tra gli operatori di quella particolare scienza, arte o professione di cui tratta il periodico.
Per quanto riguarda l’orientamento del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti che, per la possibile diffusione ad una platea indifferenziata di utenti, riteneva comunque esclusi i giornali telematici dalla previsione di cui all’art.28 della legge n.69/63, attualmente si tratta di considerazioni ritenute superate dalla nuova normativa (legge n. 62/2001) che equipara la rivista telematica a quella cartacea.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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