“Buonasera avvocato, ho il sospetto che mia moglie mi tradisca e da qualche giorno ho iniziato a leggere, di nascosto, la sua corrispondenza elettronica. Cosa rischio se lei mi scopre?”
La posta elettronica deve ritenersi equiparata alla corrispondenza privata, sia perchè il suo contenuto è protetto dalla vigente normativa in materia di privacy, sia perchè è da ritenersi segreta in quanto rientrante nella tutela prevista dall’art. 15 della Costituzione, che così dispone: <<La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.>>.
La violazione della disposizione del predetto articolo 15 Costituzione integra l’ipotesi penalmente rilevante prevista dall’art. 616 codice penale secondo cui:
<<Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, e’ punito, se il fatto non e’ preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu’ grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.>>.
Pertanto, poichè per accedere alla posta elettronica è necessaria una password, che ha lo scopo di proteggere il sistema informatico, la corrispondenza telematica, di regola accessibile solo al destinatario, può essere qualificata come “chiusa”, come affermato dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione, pen. sez.V, n.47096/07) sicchè, in presenza di tutti gli elementi previsti per la responsabilità penale, rischia di incorrere nelle sanzioni previste per la violazione dell’art. 616 codice penale chi prenda cognizione, di nascosto, del contenuto della posta elettronica del proprio coniuge.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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