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“Salve avvocato, ho una parere da chiederle. Si possono chiedere i danni al costruttore di un edificio dopo 6-7 anni? Può avviare la causa l’amministratore condominiale? Grazie. M.L.”

Il costruttore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, soggetti, entro il termine di due anni dalla consegna dell’opera, a denuncia nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro scoperta.

Tuttavia, secondo la disposizione dell’art.1669 del codice civile, il costruttore è tenuto alla responsabilità per la rovina degli edifici o per “gravi difetti”, però, in tali casi, si può avviare la causa, entro il decennio dal compimento dell’opera, solo se sia stato rispettato il termine annuale di denuncia dei difetti che affliggono l’edificio, dipendenti dalla attività di esecuzione dell’opera. Tale termine decorre dalla scoperta dei difetti. Inoltre, l’azione giudiziaria deve essere esercitata entro un anno (termine di prescrizione) dalla denunzia.

L’azione può essere esercitata dall’amministratore del condominio nei confronti del costruttore dell’edificio nell’interesse del condominio, in quanto titolare del potere-dovere di compiere tutti gli atti conservativi dei diritti relativi alle parti condominiali.


Se l’amministratore non provvede, anche il singolo condomino può agire, sia per i gravi difetti inerenti le parti comuni sia per ottenere il risarcimento dei danni alla propria unità immobiliare.

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