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Legittimo il “telelaser”?

Il “telelaser” è un apparecchio elettronico utilizzato da alcuni anni per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Caratteristica di questo strumento è che esso non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma fornisce solo l’accertamento della velocità in un determinato momento, rimanendo affidata all’agente preposto l’attribuzione della velocità indicata sul display ad un veicolo specifico.

L’inidoneità dello strumento ad imputare la velocità rilevata al veicolo cui viene contestata l’infrazione ha indotto diversi giudici di pace a ritenere che l’accertamento della velocità effettuato a mezzo telelaser non possa assicurare che l’auto inquadrata sia proprio quella successivamente fermata dagli agenti, in considerazione del fatto che il numero della targa e le caratteristiche del veicolo ‘puntato’ sono rilevate visivamente soltanto dall’agente che opera con l’altro che esegue il puntamento, e che l’apparecchio non conserva traccia né del veicolo inquadrato nè della velocità di transito.

Tuttavia, contrario orientamento è stato espresso, in più occasioni, dalla Corte di Cassazione, che ritiene legittima la rilevazione effettuata mediante telelaser, ai sensi dell’art. 142 Codice della Strada del D.P.R. n. 495/1992, art. 345, restando affidata all’organo di polizia stradale l’attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l’apparecchio.

Infatti, secondo la Corte, non v’è alcuna norma che richieda che dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in grado d’assicurare una documentazione, con modalità automatiche quali la ripresa dell’immagine visualizzata sul display (fotografia) o la riproduzione meccanica dei dati visualizzati (scontrino) dell’accertamento dell’infrazione, essendo previsto solo che le apparecchiature elettroniche siano omologate per costituire fonte di prova. Pertanto, in presenza di personale dell’amministrazione competente, la verbalizzazione da questi compiuta, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, è garanzia sufficiente dell’affidabilità della rilevazione (sentenze Corte di Cassazione nn. 17754/2007; 1889/2008; n.3420/2009; n.171/2010; n.10924/2010).

La stessa Corte di Cassazione, inoltre, ha precisato che anche per i telelaser sussiste l’obbligo di preventiva informazione agli automobilisti della loro installazione, essendo stato esteso, tale obbligo, dall’art. 3 del decreto legge n. 117/2007, convertito in Legge n.160/2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale (sentenza Corte di Cassazione n. 656/2010).

 

 

Erminia Acri-Avvocato