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Le principali novità dopo la Manovra 2010.

La
legge italiana prevede alcune provvidenze economiche a favore di
coloro che a causa di una minorazione congenita o acquisita non
riescano a svolgere un lavoro, o abbiano difficoltà, per
disturbi di natura fisica o mentale, a farlo. Le prestazioni previste
variano principalmente in funzione del grado e della tipologia di
minorazione.

In
particolare, è definito invalido civile chi sia affetto da
infermità invalidanti non piu’ migliorabili, che determinano
una sensibile riduzione o la perdita totale della capacità lavorativa intesa genericamente e abbia un’età compresa tra i
18 ed i 65 anni.

Anche
soggetti infradiciottenni ed ultrasessantacinquenni affetti da
infermità invalidanti possono essere riconosciuti invalidi,
cosi’ come i soggetti ciechi e sordomuti. Ai fini dell’assistenza
socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di
accompagnamento si considerano invalidi i soggetti minori o di età
superiore ai 65 anni che abbiano difficolta’ persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie dell’età. E’ prevista
l’i
ndennità di frequenza a favore degli invalidi
minorenni che abbiano ottenuto il riconoscimento di “minore con
difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie
dell’età” (L. 289/90) o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”, a condizione che
frequentino un centro di riabilitazione, centri di formazione
professionale, centri occupazionali o scuole di ogni grado e ordine,
e non dispongano e di un reddito annuo personale superiore a
determinati limiti.

Le
provvidenze economiche sono le seguenti:

  • Pensione
    di inabilità. Viene erogata in 13 mensilità. L’importo
    varia annualmente e richiede: età compresa tra i 18 e i 65
    anni; inabilità lavorativa totale e permanente del 100%
    (invalidità totale); non superameno del limite di reddito
    stabilito annualmente dalla legge.

  • Assegno
    mensile di assistenza. Viene erogato in 13 mensilità.
    L’importo varia annualmente ed i requisiti richiesti sono: età
    compresa tra i 18 e i 65 anni; non svolgere attività
    lavorativa; non superare il limite di reddito stabilito annualmente
    dalla legge; invalidità parziale, individuata in misura non
    inferiore al 74%, elevata all’85% a decorrere dal 1° giugno 2010
    (solo per le nuove domande, p
    er
    le
    domande presentate prima del 1° giugno 2010 e non ancora
    definite, continuerà ad applicarsi la percentuale del 74%), a
    seguito della Manovra Finanziaria Correttiva approvata il 25 maggio
    scorso.

  • Indennità
    di accompagnamento. Viene erogata in 12 mensilità. L’importo
    varia annualmente.
    Spetta agli invalidi civili totalmente
    inabili, che necessitano di assistenza continua e nei cui confronti
    la competente commissione sanitaria abbia accertato l’impossibilità
    di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o
    l’impossibilità di svolgere gli atti quotidiani della
    vita.

    La
    Manovra citata, contenuta nel Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78
    (in Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125) intitolato
    “Misure
    urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
    economica”,
    non è
    intervenuta sull’invalidità civile solo per il futuro,
    elevando, per i nuovi trattamenti, la percentuale di invalidità necessaria dal 74 all’85 per cento, ma anche per le prestazioni in
    corso di erogazione prevedendo verifiche sui trattamenti di
    invalidità, con un piano straordinario, ed ulteriori
    iniziative per contrastare il fenomeno dei falsi invalidi.

    In
    particolare, il Decreto estende alcune norme già vigenti in
    materia di false attestazioni o certificazioni nei confronti dei
    medici che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di
    malattia o di handicap da cui derivi il pagamento di trattamenti
    economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, prevedendo che, ove quelle
    prestazioni economiche vengano revocate per “insussistenza dei
    prescritti requisiti sanitari”, il medico possa essere
    punito
    con la reclusione
    da
    uno a cinque anni e con la multa da 400 a 1.600 euro, oltre a dover
    risarcire all’Amministrazione il danno patrimoniale, pari a
    quanto corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità
    civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
    disabilità, nonché il danno all’immagine.

Inoltre,
l’INPS
potrà
rettificare, in qualunque momento, le prestazioni erogate
,
in caso di errore commesso in sede di attribuzione, concessione o
erogazione, entro un periodo di dieci anni dall’originario
provvedimento errato, salvo i casi di dolo o colpa grave
dell’interessato accertati giudizialmente, in cui non c’è
limite di tempo per la revisione.

Si
tratta di misure molto criticate perchè dirette a colpire
persone escluse dal mondo del lavoro e, comunque, con redditi molto
bassi, con un’incidenza piuttosto limitata sul risparmio pubblico
annuo. Pertanto, si resta in attesa di eventuali variazioni che
potrebbero verificarsi nel corso dell’iter di approvazione del
decreto legge n.78/2010.

Erminia
Acri-Avvocato