“Buongiorno avvocato, le scrive un dipendente di azienda privata che, a causa di assenze dal lavoro per malattia ha subito il licenziamento per superamento del periodo massimo di giorni di assenza per malattia previsto dal contratto collettivo. Sono passati 3 mesi da quando ho avuto la lettera di licenziamento: posso ancora contestarlo?”
Il licenziamento deve essere impugnato nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6 Legge n.604/1966, e l’atto di impugnazione deve rivestire la forma scritta.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1861/2010, ha precisato che l’impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto non è soggetta al termine di decadenza di sessanta giorni, trattandosi di un’ipotesi particolare di recesso alla quale non può essere applicata la disciplina contenuta nella legge n. 604 del 1966, che vale solo per i casi previsti dalla medesima legge.
Pertanto, per tutte le ipotesi di recesso da parte del datore di lavoro non contemplate espressamente dalla Legge n.604/1966, come quello del licenziamento per superamento del periodo di comporto, trovano applicazione i termini ordinari di prescrizione contenuti nel codice civile.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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