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Buongiorno avvocato, le scrive un dipendente di azienda privata che, a causa di assenze dal lavoro per malattia ha subito il licenziamento per superamento del periodo massimo di giorni di assenza per malattia previsto dal contratto collettivo. Sono passati 3 mesi da quando ho avuto la lettera di licenziamento: posso ancora contestarlo?”

Il licenziamento deve essere impugnato nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6 Legge n.604/1966, e l’atto di impugnazione deve rivestire la forma scritta.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1861/2010, ha precisato che l’impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto non è soggetta al termine di decadenza di sessanta giorni, trattandosi di un’ipotesi particolare di recesso alla quale non può essere applicata la disciplina contenuta nella legge n. 604 del 1966, che vale solo per i casi previsti dalla medesima legge.

Pertanto, per tutte le ipotesi di recesso da parte del datore di lavoro non contemplate espressamente dalla Legge n.604/1966, come quello del licenziamento per superamento del periodo di comporto, trovano applicazione i termini ordinari di prescrizione contenuti nel codice civile.

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