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Il condominio in cui abito è distinto in due strutture: una con tre piani coperti da un terrazzo e tre piani coperti da un tetto. Io vivo in uno degli appartamenti sotto il terrazzo. Ora l’assemblea ha deliberato a maggioranza il rifacimento del tetto e la suddivisione delle spese tra tutti i condomini. Considerando che, qualche anno fa, per il rifacimento del terrazzo coloro che sono sotto il tetto non hanno voluto pagare cosa posso fare? VIOLA”

In mancanza di un regolamento contrattuale che disponga una diversa disciplina per la ripartizione delle spese tra i condomini, per gli edifici costituiti da un unico corpo di fabbrica, le spese necessarie per la manutenzione e ristrutturazione del tetto che fa da copertura gravano su tutti i condomini, in proporzione delle rispettive quote millesimali, indipendentemente dal piano delle singole unità abitative (all’art.1123 codice civile), salvo il caso in cui il tetto sia di proprietà o uso esclusivo di uno o alcuni dei condomini, essendo questi ultimi tenuti a pagare nella misura di 1/3 della spesa, mentre i 2/3 devono essere ripartiti tra tutti i condomini -inclusi quelli che hanno la proprietà o l’uso esclusivo del tetto- che fruiscono della copertura comune, in proporzione delle rispettive quote millesimali, ai sensi dell’art. 1126 codice civile.

Invece, per gli edifici costituiti da due corpi di fabbrica -come nel caso proposto -, in cui si tratta di ripartire le spese relative al rifacimento del tetto che ha la funzione di copertura di una parte delle unità abitative che compongono il condominio, tali spese devono gravare soltanto sui proprietari delle porzioni immobiliari comprese nella proiezione verticale del manufatto da ricostruire, poiché solo ad esse il tetto funge da copertura (art.1123, 3° comma, codice civile).

Pertanto, è opportuno impugnare la delibera dell’assemblea condominiale che pone a carico di tutti i condomini le spese di rifacimento del tetto.

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