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Salve, ho un piccolo dubbio: sono malato di epatite c dalla nascita a causa di una trasfusione, ho fatto domanda di risarcimento del danno solo che il mio avv, mi ha chiesto il reddito del mio nucleo familiare, mi chiedevo perchè vuole questo reddito? Ho letto il suo articolo e finalmente ho capito qualcosa. Solo mi chiedo se il mio reddito di tutto il nucleo familiare è pari a 30.000,00, chi le paga le spese processuali? Io già ricevo un indennizzo della legge 210 e il mio avv.mi ha chiesto anche un estratto conto dalla prima volta che ho ricevuto l’indennizzo fino ad oggi, come mai? Spero che sono stato chiaro nella domanda, e sarei lieto di un vostro consiglio, spero che le cose vadano meglio, anche se preferivo non avere questa brutta malattia che ho scoperto da poco. DISTINTI SALUTI, L.”.

Senza entrare nel merito del giudizio, di cui è possibile chiedere informazioni e precisazioni solo al legale che patrocina la causa, posso fornire chiarimenti circa il pagamento delle spese processuali, distinguendo le spese di soccombenza, che gravano generalmente sulla parte che perde la causa, salvo i casi di compensazione, e le spese per la difesa tecnica che devono essere corrisposte al proprio difensore.

Le spese ed onorari devono essere corrisposti per l’opera prestata in base alla parcella presentata dal legale che deve rispettare le tariffe vigenti, a meno che non ci si avvalga delgratuito patrocinio, che e’ un beneficio consistente nell’assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice (in cause civili, amministrative, cause penali e del lavoro), a favore di chi non e’ in grado di sostenere le relative spese legali. Attualmente il limite di reddito da non superare è di euro 10.628,16.

Quanto alle spese di soccombenza, come precisato nell’articolo cui si fa riferimento (Previdenza: condanna alle spese), nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, eccetto il caso di lite temeraria, non può essere condannata al pagamento delle spese competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito da non superare per poter fruire del gratuito patrocinio.

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