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Valide anche fuori dai centri abitati?

Di
fronte alle infrazioni al codice della strada rilevate nel territorio
comunale ma fuori del centro abitato, ci si chiede se gli agenti ed
ufficiali di polizia municipale hanno il potere di accertare le
violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni
amministrative pecuniarie in tutto il territorio del comune, senza
che tale potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti
di investitura, sia all’interno che fuori dai centri abitati.

In
proposito si riscontrano sentenze dei Giudici di Pace che riconoscono
tale potere alla polizia municipale, in conformità alla regola
generale stabilità dall’art. 13 della legge n. 689 del
1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie, ed all’art. 11 co.3 Codice della Strada, e sentenze che,
invece, lo negano in base all’assunto della carenza di titolarità della polizia municipale ad esercitare attività accertativa e
sanzionatoria se si tratta di strada appartenente ad ente diverso
dal comune.


Tuttavia,
la Corte di Cassazione si è espressa nel senso di ritenere
rientrante nei compiti della Polizia Municipale l’accertamento delle
infrazioni al codice della strada commesse nel territorio comunale
anche se fuori del centro abitato considerato che che l’art. 11 co.3
Codice
della Strada,

che demanda al Ministero dell’Interno i servizi di Polizia Stradale,
con la sola salvezza delle attribuzioni ai Comuni per quanto concerne
i centri abitati, attiene alla direzione e predisposizione di tali
servizi ed al loro coordinamento ma non alla delimitazione delle
competenze della Polizia Municipale che è regolata dagli artt.
3 e 4 della legge n.65/1986 con riferimento all’intero territorio
dell’ente di appartenenza. (Cassazione civ. n.3019/2002; n.
5558/2004). Conseguentemente i verbali dei vigili municipali sono
considerati legittimi anche se l’attività di rilevazione
dell’illecito è espletata su strade provinciali, purchè nel territorio del comune di appartenenza degli accertatori, e senza
che sia necessaria alcuna autorizzazione a tali controlli da parte
dell’ente proprietario della strada.

In
particolare, anche dopo la recente riforma, l’espletamento dei
servizi di polizia stradale è affidato, ai sensi dell’art.12
Codice della Strada:

a)
in via principale alla specialità Polizia Stradale della
Polizia di Stato;
b)
alla Polizia di Stato;
c) all’Arma dei carabinieri;
d)
al Corpo della guardia di finanza;
d-bis)
ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del
territorio di competenza;
e)
ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del
territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero
dell’interno addetti al servizio di polizia stradale;
f-bis) al
Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in
relazione ai compiti di istituto.

Erminia Acri-Avvocato