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“Ho letto alcuni suoi interessanti articoli su Internet e mi permetto di chiederle: entro quale termine bisogna fare ricorso al giudice quando l’INPS non vuole riconoscere e pagare l’indennità di maternità? Distinti saluti. B.P.”.

Quando la domanda di indennità di maternità, per astensione obbligatoria o facoltativa, viene respinta, si può presentare ricorso al Comitato provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dal ricevimento della lettera con la quale si comunica il rigetto.
Se il Comitato respinge il ricorso o non si pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, si può ricorrere alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale del luogo di residenza.

Recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito, con sentenza n. 12718 del 12 maggio 2009, che il termine di decadenza per poter proporre l’azione giudiziaria, di cui all’art. 47 del DPR 639/70, decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo. Tali termini vanno calcolati a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. In particolare, ove l’INPS non si pronunci sulla richiesta, il ricorso giudiziario può essere presentato, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso da parte del Comitato INPS o dalla data di scadenza del termine fissato per la pronuncia della decisione oppure dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, calcolati a decorrere dalla data di presentazione della domanda della prestazione.

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