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“Ho trovato per caso in Internet un suo intervento e mi sono permessa di scriverLe. Succede che nel condominio dove mio padre è proprietario di un appartamento, gli inquilini di altro proprietario non hanno pagato le quote di condominio per circa 1.100 euro. Il proprietario dell’appartamento non ne vuole sapere di pagare, per questo motivo è stata convocata una assemblea per il giorno 27. Io mi troverò a partecipare in quanto delegata da mio padre, il quale è molto anziano e pertanto facilmente circuibile. Mi può dare indicazioni in merito, c’è una legge che dice che il proprietario è responsabile nei confronti del condominio in caso di inadempienza dell´inquilino?”.

Le spese condominiali a carico del conduttore devono essere pagate entro due mesi dalla richiesta (del proprietario al conduttore) e prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere indicazione specifica delle spese suddette con la menzione dei criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l’amministratore del condominio, se il regolamento di condominio ne contiene l’autorizzazione, secondo la disposizione dell’art.63 Disposizioni di Attuazione Cod. Civ., può sospendere l’utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato nei confronti del soggetto moroso, che, nei riguardi del condominio, è il proprietario e non l’inquilino. Altrettanto, l’amministratore può ricorrere alla procedura per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del proprietario-locatore, unico interlocutore dell’amministratore e debitore nei confronti del condominio, come più volte precisato dalla Corte di Cassazione (V. sentenza n.17619/2007).

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