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Un forte attacco di tosse non autorizza a togliersi la cintura.


In
tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, il
verbale di accertamento, emesso nei confronti dell’automobilista per
non aver allacciato la cintura di sicurezza non può essere
annullato perchè il trasgressore era in preda a un fortissimo
attacco di tosse.

Lo
ha precisato la Corte di Cassazione, con la sentenza n.13071/2009,
con cui ha accolto il ricorso di un Comune contro la sentenza del
Giudice di Pace di Parma che aveva dato ragione ad un automobilista,
affetto da tracheite acuta e colto in circolazione senza il
dispositivo di sicurezza, riconoscendo la sussistenza dello “stato
di necessità” per aver tolto, il trasgressore, la
cintura a causa del “costante bisogno di tossire e di usare il
fazzoletto”. In sostanza, il giudice di primo grado aveva
ritenuto che l’automobilista si era trovato in uno stato di necessità che lo aveva obbligato a commettere la violazione contestatagli.



La
Cassazione ribaltando la sentenza del giudice di pace, ha stabilito
che, in quel caso, non era ravvisabile un grave rischio per la salute
del trasgressore, tale da giustificare il mancato uso delle cinture,
ma semmai un’esigenza di comodità nella guida, visto che il
conducente aveva necessità di usare spesso il fazzoletto, del
tutto estranea, anche astrattamente allo stato di necessità.
Infatti, l’esclusione della responsabilità per violazioni
amministrative derivante da “stato di necessità”,
secondo l’articolo 4 della Legge n.689/81, presuppone un’effettiva
situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non
altrimenti evitabile, oppure l’erronea persuasione, non colpevole, di
trovarsi in tale situazione.

Erminia
Acri-Avvocato