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“Salve. Ho vinto una causa per aver subito mobbing contro l’azienda da cui dipendevo. Dovrò avere il pagamento della somma stabilita dal giudice per i danni patiti. Questa somma è soggetta a tasse”?

Con diverse sentenze la Corte di Cassazione ha stabilito la non assoggettabilità a imposta delle somme percepite a titolo di risarcimento danni (v. sentenze nn.28887/08 e n.10972/09).

Il “mobbing” individua uno o più comportamenti illeciti posti in essere sul luogo di lavoro in violazione dei doveri del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, innanzitutto quello di adottare “le misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (articolo 2087 codice civile).

Da tali comportamenti derivano danni alla salute psicofisica, con perdita di capacità lavorativa e ricadute sulla vita di relazione, e danni all’immagine professionale. Tali danni sono paragonati al cosiddetto Danno Biologico. Pertanto, trattandosi di danni alla persona collegati alla sfera professionale o personale di natura non patrimoniale, secondo la Cassazione, le somme del relativo risarcimento sono da considerare non tassabili perchè non costituiscono un reddito, né proventi conseguiti dal dipendente in sostituzione di redditi ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, ma hanno il fine di risarcire un pregiudizio psicofisico o un danno di natura non patrimoniale (danno morale).

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