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“Sono finita con l’automobile in una buca larga e profonda presente sulla mia corsia, in una strada statale, non segnalata in alcun modo. L’ANAS non vuole pagare i danni dicendo che si è trattato di un caso in cui non ha colpa. Quando è responsabile l’ANAS?”

L’A.N.A.S, quale gestore della rete stradale ed autostradale italiana, secondo il decreto legislativo n. 461/99 e successive modifiche, tra le sue funzioni, ha quella di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ed autostrade; quella di adeguamento e progressivo miglioramento della rete delle strade e delle autostrade e della relativa segnaletica; quella di servizio di informazione agli utenti, a partire dagli apparati segnaletici; quella di vigilanza sull’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllo della gestione delle autostrade; quella di adozione dei provvedimenti necessari per la sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade.

Pertanto, in caso di incidente avvenuto su strada statale, l’ente gestore Anas risponde ai sensi dell’art. 2051 codice civile dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui è proprietaria o custode salvo che provi il caso fortuito, consistente nella dimostrazione di aver svolto, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e risponde anche ai sensi del “neminem laedere”, come precisato dalla giurisprudenza (Cassazione civile, sentenza n.3651/2006).

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