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Nulle le contravvenzioni a motoveicoli in sosta sui marciapiedi.

Ormai
da diversi anni siamo abituati a vedere i cosiddetti vigilini
infliggere contravvenzioni per violazioni al codice della strada in
prossimità delle aree di parcheggio.

Effettivamente,
secondo la legge n. 127/1997 -art. 17, comma 132-, i comuni, con
provvedimento del sindaco, possono attribuire a dipendenti comunali o
delle società di gestione dei parcheggi funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta,
limitatamente alle aree oggetto di concessione. Tali funzioni di
prevenzione ed accertamento sono attribuite anche al personale
ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone
nelle forme previste dalla Legge n.142/1990, articoli 22 e 25, in
materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto
pubblico.

Tuttavia,
i poteri degli ausiliari del traffico hanno suscitato molte
discussioni fin dai primi anni della loro operatività, dando
origine a numerosi ricorsi giudiziari proposti innanzi ai vari
giudice di pace contro gli atti redatti da essi nell’esercizio delle
loro funzioni.

In
proposito, la giurisprudenza, in più occasioni, ha precisato
che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento
delle violazioni comprende i poteri di contestazione immediata e di
compilazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, che ha
valenza di atto pubblico con fede privilegiata fino a querela di
falso se redatto da personale nominativamente designato dal sindaco
previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali,
nell’ambito di determinate categorie indicate nella predetta legge
n.127/1997
.

Pertanto,
la nostra legislazione consente che determinate funzioni pubbliche
possano essere svolte, a certe condizioni, anche da soggetti privati,
a ciò legittimati con provvedimento del sindaco.
A
questi soggetti, però, come precisato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n.551 del 13 gennaio 2009, deve
riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile
essenzialmente all’accertamento delle
“violazioni a
norme del codice della strada in quanto dette violazioni concernano
disposizioni in materia strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa – di gestione dei posteggi pubblici o di
trasporto pubblico delle persone – dalla quale dipendono ove
l’ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano
od in qualsiasi modo ostacolino o limitino”
,
mentre è da escludere che possa essere compiuto dagli
ausiliari del traffico l’accertamento di violazioni del codice della
strada che consistano in condotte diverse, quale – nel caso
esaminato dalla Corte -, il parcheggio di un motorino su di un
marciapiedi non funzionale al posteggio o alla manovra in un’area in
concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate a
i
mezzi pubblici, con conseguente nullità del verbale di
contestazione.

Erminia
Acri-Avvocato