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“ Posso chiedere la separazione con addebito a mia moglie che ha vinto un concorso accettando un incarico che la porta spesso fuori città per lavoro, per più giorni consecutivi?”

Secondo la disposizione dell’articolo 156 del codice civile “ il giudice, nel pronunciare la separazione stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. Quindi, nel pronunciare la separazione, ove ne faccia richiesta uno dei coniugi, il giudice può dichiarare che essa sia da addebitare a quello tra i due che abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.

Costituiscono condotte che possono condurre all’addebito della separazione quelle che ledono il dovere di lealtà, i maltrattamenti, l’omessa assistenza morale e materiale, l’abbandono ingiustificato della casa coniugale. Affinché la violazione di uno degli obblighi nascenti dal matrimonio possa condurre il giudice ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi è necessario che alla violazione sia riconducibile la crisi dell’unione.

Tuttavia, nel caso prospettato non è configurabile l’addebitabilità della separazione alla moglie per il fatto di aver ottenuto un lavoro che comporta frequenti soggiorni fuori città, considerato che la nostra Costituzione parte dall’assunto che la base dello stato sia determinata dal lavoro dei cittadini (art.1), ed inoltre stabilisce, all’art. 4, che “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”Pertanto, eventualmente, in caso di convivenza insopportabile, dal marito può essere richiesta la separazione, ma non con addebito alla moglie.

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