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La recente riforma introdotta dalla Legge n.54/2006 ha modificato l’art.155 del codice civile stabilendo il principio che “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, facendo diventare la regola quella che prima era un’eccezione e riaffermando così il diritto alla bigenitorialità.

Pertanto, il giudice, che deve adottare i provvedimenti relativi ai figli a loro tutela e nel loro esclusivo interesse, deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. Né l’affidamento condiviso può ritenersi precluso di per sé dalla conflittualità esistente tra i coniugi, perché altrimenti solo in pochissimi casi potrebbe essere applicato, essendo previsto l’affidamento esclusivo in via di eccezione solo ove vi siano concrete ragioni contrarie all’interesse del minore che lo giustifichino, quali l’oggettiva lontananza del genitore, il suo stato di salute, la sua anomala condotta di vita, l’insanabile contrasto con i figli.

Comunque, nell’ambito dell’affidamento condiviso in ipotesi di conflittualità o comunque di opportunità di organizzazione della vita domestica, sarà il giudice a stabilire con quale dei genitori i figli debbano prevalentemente convivere e a disciplinare i diversi tempi di permanenza. Infatti, ciò che caratterizza l’affidamento ad entrambi i genitori non è tanto la dualità della residenza e la parità dei tempi che il minore trascorre con l’uno o l’altro genitore, quanto la condivisione paritaria del ruolo genitoriale che richiede l’assunzione di compiti di cura, educazione ed istruzione dei figli da parte di entrambi, con assunzione di un reciproco dovere di informazione sulle questioni che riguardano i figli e di adozione concordata delle decisioni più importanti.

Le nuove disposizioni, quindi, richiedono le determinazione di regole organizzative dei diritti e doveri dei genitori, sulla base della parità dei ruoli, più o meno elastiche, da adottare caso per caso.

Per quanto riguarda, in particolare, le vacanze di Natale, a seconda della capacità di dialogo e conciliazione mostrata dai genitori, possono essere fissate regole che prevedano il numero di giorni di permanenza con l’uno o l’altro genitore, con possibilità di modifica di comune accordo tra i coniugi, nel rispetto, però, dei tempi di permanenza con ognuno dei genitori, oppure regole che specifichino i giorni che il minore trascorrerà con l’uno e l’altro genitore. Tuttavia, in caso di disaccordo sulle modalità dell’affidamento i genitori possono rivolgersi al giudice del procedimento – in corso di causa-, oppure al tribunale del luogo di residenza del minore, in caso di richiesta di modifica dei provvedimenti relativi ai figli.

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