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… E stiamo tutti più tranquilli.


 

Tempo di feste e di regali e quindi di acquisti di giocattoli. Ma cosa s’intende per giocattolo?

Con il termine “giocattolo” si fa riferimento a qualsiasi prodotto concepito o destinato ad essere utilizzato ai fini del gioco dai bambini fino a 14 anni di età, compresi gli eventuali apparecchi di installazione d’uso ed altri accessori.

La responsabilità dell’immissione sul mercato di giocattoli sicuri spetta in primo luogo all’industria. In laboratorio devono essere effettuati dei test sui giocattoli (prove ed analisi di diverso tipo) che ne attestino il necessario grado di sicurezza attraverso:

prove fisiche, dinamiche e meccaniche, per controllare che non ci siano bordi taglienti, punte affilate, parti troppo piccole che il bambino possa ingoiare o che si stacchino causando traumi;


– prove chimiche, attestanti che non siano utilizzate sostanze, coloranti o materiali tossici per il bambino;


– prove elettriche, per i giochi elettrici la tensione di alimentazione non deve superare i 24 Volt, inoltre, devono essere isolati per evitare scariche elettriche e alle temperature elevate non provocare ustioni;


– prove di infiammabilità, i giochi non devono contenere sostanze o preparati che possono diventare infiammabili;


– prove ecotossicologiche, le vernici utilizzate devono rientrare nei limiti di tolleranza biologica previsti relativa agli otto metalli;


– prove di classificazione d’età, sulle confezioni deve essere riportata l’età del bambino indicata per poter utilizzare il giocattolo.

Inoltre prima di immettere il gioco sul mercato, anche a titolo gratuito, il fabbricante è tenuto a far sì che:

    • appaia sul gioco la marcatura CE che deve essere indelebile, visibile e leggibile;
    • compaia il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, l’indirizzo del fabbricante o del responsabile dell’immissione sul mercato della Comunità europea;
    • le istruzioni d’uso debbano essere scritte in italiano.

A fissare i principi di riferimento che devono essere rispettati per garantire un elevato livello di sicurezza, è la Direttiva Comunitaria sulla sicurezza dei giocattoli 88/378/CEE.


Per quanti coloro immettono nel mercato giocattoli che non sono conformi ai criteri sopracitati, le sanzioni vanno da un minimo di 516,46 euro ad un massimo di circa 20658,27 euro a seconda della gravità del criterio violato come riportato nell’art. 11 del Decreto legislativo313/91.

In questi ultimi giorni, in occasione delle festività, sono state eseguiti dei controlli dalla Guardia di Finanza e delle indagini dalle associazioni dei consumatori riguardo alla sicurezza dei giocattoli ed è pervenuto un quadro non esaltante, due giocattoli su tre venduti in Italia sono risultati pericolosi, soprattutto quelli provenienti dall’estero. L’esempio maggiore viene dalla Cina che non si attiene alle normative vigenti e mette in commercio giochi nocivi pericolosi.

Tutti dovrebbero collaborare: produttori, importatori, negozianti, governi, autorità doganali affinché i bambini siano meno esposti ad incidenti.

Il responsabile per la sicurezza dei giocattoli è il Ministero dello Sviluppo Economico, a cui vanno segnalate le denunce relative ai giocattoli “fuori legge”.

In Italia sono pochi i prodotti pericolosi ad essere ritirati e non perché non ce ne siano, ma perché mancano i controlli o perché ci si accontenta troppo spesso delle risposte evasive dei produttori.

Auspicabile, sarebbe maggiore attenzione da parte del Ministero nel comunicare per esempio agli altri paesi l’allarme sui giocattoli a rischio in Italia, utilizzando il RAPEX, il sistema di allerta che la Commissione europea ha istituito per segnalare in maniera rapida la presenza di prodotti pericolosi e procedere nella maniera stabilita.

Maria Cipparrone