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In materia di mantenimento dei figli maggiorenni la nostra giurisprudenza, anche dopo l’emanazione della Legge n.54 del 2006 – che non ha disposto nulla di nuovo sul punto -, ha costantemente affermato che gli obblighi a carico dei genitori nei confronti dei figli previsti dagli articoli nn.147 e 148 del codice civile (mantenimento, istruzione, educazione), costituiscono un “dovere inderogabile”, sicchè i figli hanno il diritto di essere mantenuti anche oltre la maggiore età e finché non abbiano conseguito una indipendenza economica, salvo che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipenda da un atteggiamento di inerzia o di ingiustificato rifiuto da parte del figlio.

Il dovere di mantenimento – come specificato nella sentenza della Cassazione civile n.24498/2006, n. 24498, cessa nel momento del conseguimento, da parte figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato. Pertanto, laddove sia provata la prestazione di attività lavorativa retribuita, spetta al giudice valutare l’eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell’obbligo di contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore.

Tale orientamento, secondo alcuni, avrebbe così dilatato nel tempo il diritto dei figli ad essere mantenuti dai genitori da contribuire ad accentuare la diffusione del fenomeno dei ’bamboccioni’ (figli che restano nella casa genitoriale fino a 30-40 anni). Da qui l’auspicio di un mutamento dell’orientamento giurisprudenziale che limiti il diritto dei figli ultratrentenni a ricevere un contributo per il loro mantenimento.

Sul punto è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21773/08 del 18 agosto 2008, in cui, dopo aver ribadito l’orientamento secondo cui l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni può ritenersi cessato quando sia fornita la prova – a carico del genitore – che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, o è stato messo nelle condizioni concrete di ottenerla, o che non si è attivato per trovare un lavoro, ha precisato che l’indipendenza economica del figlio non coincide con l’instaurazione di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, “ma con il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l’acquisto della autonomia economica, anche se per licenziamento, dimissioni o altra causa tale rapporto venga poi meno, tanto che si è anche ritenuto sufficiente la mera potenzialità del conseguimento di tale autonomia”, affermando, nel caso esaminato, la cessazione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con patto di prova di sei mesi, a decorrere dal mese successivo all’assunzione e non dalla data del superamento del periodo di prova, come avevano ritenuto i giudici di merito.

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