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L’obbligo non sussiste se si è fermi.

Com’è
noto, il
Codice della Strada
prevede
l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza,
per il conducente ed i passeggeri dei veicoli indicati nell’a
rt.
172, tra cui le autovetture, allo scopo di prevenire le conseguenze
dannose che potrebbero derivare da eventuali frenate, urti o
collisioni del mezzo di trasporto.

Tuttavia,
non si è passibili di contravvenzione se si viene colti senza
cinture al volante mentre il veicolo è fermo.

Lo ha precisato la
Corte di Cassazione, con
la
sentenza 23 aprile 2007 n. 9674,
in accoglimento del ricorso presentato da un automobilista, che aveva
ricevuto la contestazione del mancato
uso
delle cinture
di
sicurezza,

mentre si trovava fermo in una fila di autovetture in attesa di poter
entrare in un parcheggio, e si era visto rigettare l’opposizione dal
competente Giudice di Pace.

L’art.172
del Codice della Strada, in effetti, prevede l’obbligo delle cinture
“in qualsiasi situazione di marcia”: ciò vuol
dire, secondo la Corte, che
laddove la situazione sia tale
da escludere che possano verificarsi gli eventi che la norma intende
prevenire (c
ollisione,
uscita di strada, brusca frenata, ecc, che presuppongono il movimento
del veicolo), come nel caso esaminato del veicolo fermo in fila con
altri veicoli, anch’essi fermi, in attesa d’accedere ad un
parcheggio, il mancato uso delle cinture non è sanzionabile

perchè non ricorrono i presupposti oggettivi che sottendono
la norma, in quanto
il
veicolo, non era “né in moto continuo sia pur lento
né con sollecite riprese della marcia, né, ancora, in
presenza d’altri veicoli in marcia che potessero determinare un urto
pericoloso”
.

Conseguentemente,
l’obbligo non viene meno nelle ipotesi in cui il conducente si tolga
la cintura mentre è fermo al semaforo oppure mentre è
fermo in una colonna di automezzi,
giacchè,
in tali situazioni,
la staticità del veicolo è
solo transitoria, in attesa di riprendere la marcia.

Erminia
Acri-Avvocato